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domenica 24 giugno 2012

Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti


Questo tipo di indennità spetta a coloro che, durante l’anno solare, abbiano patito uno o più momenti di disoccupazione. I requisiti essenziali per accedervi sono: aver lavorato almeno 78 giorni nell’anno, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda. Per il raggiungimento di tale periodo sono incluse anche le assenze dovute a malattia e maternità, non quelle imputabili a scelte del lavoratore dipendente come scioperi o congedi non retribuiti.

Che cosa spetta? Spetta un’indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360. Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare. L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi 60.

La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni percepite nell’anno di riferimento per il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Si può presentare la domanda all’Inps rivolgendosi ai patronati, attraverso raccomandata o – da Gennaio 2012 – online.

Per saperne di più: LINK


Francesco C.

 
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