Questo tipo di indennità spetta a coloro che, durante l’anno
solare, abbiano patito uno o più momenti di disoccupazione. I requisiti
essenziali per accedervi sono: aver lavorato almeno 78 giorni nell’anno, oltre
ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda. Per il
raggiungimento di tale periodo sono incluse anche le assenze dovute a malattia
e maternità, non quelle imputabili a scelte del lavoratore dipendente come
scioperi o congedi non retribuiti.
Che cosa spetta? Spetta un’indennità giornaliera per un
numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto
nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un
massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti
normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare
le 360. Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo
familiare. L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per
i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi 60.
La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo l’importo
complessivo delle retribuzioni percepite nell’anno di riferimento per il numero
delle giornate effettivamente lavorate.
Si può presentare la domanda all’Inps rivolgendosi ai
patronati, attraverso raccomandata o – da Gennaio 2012 – online.